A seguito di una lunga fase di dibattiti e accordi, finalmente anche nel nostro Paese, dal 2016, vengono riconosciute le unioni civili grazie alla legge Cirinnà. L’istituto giuridico delle Unioni Civili rappresenta un’importante vittoria per tutte le coppie delle stesso sesso che vogliono ufficiale il proprio vincolo affettivo davanti alla legge.
In questo articolo analizzeremo tutta la procedura da seguire per registrare un unione civile, a chi si rivolge, i diritti e doveri riconosciuti, i costi e le differenze con il matrimonio e la convivenza di fatto.

Che cos’è l’unione civile?
L’unione civile è un istituto giuridico disciplinato dalla Legge Cirinnà (Legge n. 76/2016), che riconosce e tutela le unioni stabili tra persone dello stesso sesso. Si tratta di una forma di convivenza di coppia, fondata su vincoli affettivi ed economici, alla quale la legge attribuisce uno status giuridico analogo, per molti aspetti, a quello del matrimonio.
L’unione civile appresenta un’importante istituzione che consente alle persone dello stesso sesso di ufficializzare il proprio vincolo affettivo, garantendo loro il riconoscimento di tutti i diritti previsti dalla legge.
💑Differenza tra Matrimonio e Unioni civili
La differenza tra matrimonio e unione civile è già evidente sia nella terminologia che nel riconoscimento giuridico. La Costituzione italiana disciplina esclusivamente il matrimonio, mentre l’unione civile è qualificata come una “specifica formazione sociale“, con una tutela giuridica propria.
La distinzione principale è che il matrimonio è riservato alle coppie di sesso diverso, mentre l’unione civile è prevista solo per coppie dello stesso sesso.
Elenchiamo le altre differenze sostanziali che contraddistinguono le due istituzioni:
- obbligo di fedeltà: nelle unioni civili questo obbligo non è previsto come nel matrimonio;
- adozione: nelle unioni civili l’adozione è generalmente esclusa, eccetto in casi favorevoli stabiliti dal tribunale;
- scioglimento del rapporto: l’unione civile può essere sciolta più rapidamente rispetto al matrimonio che richiede una fase di separazione prima del divorzio.
🏡Convivenza di fatto e unioni civili: le differenze
La convivenza di fatto è una scelta legislativa che mira a dare una qualche forma di tutela alle coppie che non sono unite in matrimonio.
A differenza dell’unione civile, la convivenza di fatto è diretta a coppie sia etero che omosessuali.
Dal punto di vista dei diritti e degli obblighi, la convivenza di fatto offre un regime più lieve, che tuttavia garantisce al convivente il diritto di subentrare ad esempio nel contratto di locazione a seguito di morte dell’altra persona, o il diritto di rappresentare il convivente che non sia in grado di intendere e di volere.
Dal punto di vista formale poi, la convivenza di fatto consiste in una semplice autocertificazione presentata al Comune di residenza, il quale provvederà in seguito ad eseguire i dovuti controlli.
Come fare l’unioni civili
L’unione civile può essere richiesta dalle persone dello stesso sesso, a condizione che siano maggiorenni e non abbiano contratto matrimonio. Inoltre, non devono sussistere altri impedimenti come la presenza di un vincolo di parentela o affinità.
Se non sussiste nessun tipo di impedimento, la procedura si svolge personalmente, presentandosi cioè davanti all’Ufficiale di Stato muniti del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’ufficiale di Stato provvederà a redigere il processo verbale.
Nell’atto che stabilisce la formazione dell’unione civile dovranno essere tassativamente indicate le seguenti informazioni:
- i nomi dei componenti l’unione e i loro dati anagrafici;
- dichiarare di essere maggiorenni e in grado di intendere e di volere;
- dichiarare di non essere legati, né tra loro né con altre persone, da vincoli di matrimonio o di un’altra unione civile;
- ai sensi dell’art. 88 del codice civile, è inoltre richiesta una dichiarazione in cui ciascun partner attesti di non aver commesso reato di tentato omicidio nei confronti dell’altro.
Due ulteriori aspetti importanti riguardano:
- il regime patrimoniale, che è quello della comunione dei beni se le parti non optano per un regime di separazione;
- la questione del cognome: i partner possono scegliere di adottare un cognome comune, noto anche come “cognome di famiglia”, che può essere anteposto o aggiunto al cognome originario dell’altra parte.
Quali sono i diritti riconosciuti dall’Unione Civile?
I diritti riconosciuti dall’Unione Civile per le persone dello stesso sesso, sono disciplinati principalmente nei commi 11 e 12 dell’Articolo 1 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, in sintesi:
- Diritti patrimoniali e successori:
- diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso di uno dei partner;
- diritto alla successione legittima ed eredità (ereditarietà dei beni anche senza testamento);
- come nel matrimonio, scegliere tra comunione o separazione dei beni.
- Diritti assistenziali e sanitari
- diritto alla cura e assistenza reciproca in caso di malattia;
- diritto a prendere decisioni sanitarie per il partner;
- diritto a visitare il partner in ospedale senza restrizioni.
- Diritti fiscali e previdenziali:
- vigono le stesse regole fiscali del matrimonio;
- possibilità di dichiarazione dei redditi congiunta;
- accesso alle detrazioni fiscali per familiari a carico.
- Diritto alla cittadinanza italiana:
- il partner straniero può richiedere la cittadinanza italiana;
- Diritto al permesso di soggiorno:
- nel caso di partner straniero, è possibile ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari.
- Diritto all’assegno di mantenimento in caso di scioglimento dell’unione civile.
Quali sono, invece, i diritti non riconosciuti?
Le coppie unite civilmente non possono adottare figli insieme (adozione congiunta), salvo il caso della stepchild adoption (adozione del figlio biologico del partner), che viene valutata caso per caso dai tribunali. Inoltre, non sussiste l’obbligo giuridico di fedeltà come nel matrimonio e non viene riconosciuto in automatico il figlio nato durante l’unione civile.
Le unioni civili con un cittadino straniero
Se l’unione civile viene stretta con un cittadino straniero, per poter procedere con la registrazione dell’unione civile è necessario munirsi prima del nulla osta del cittadino straniero, che andrà presentato all’Ufficiale che celebra l’unione. Se lo Stato di provenienza del cittadino straniero non ammette le unioni o i matrimoni tra persone dello stesso sesso, la parte dovrà dimostrare l’assenza degli impedimenti stabiliti dalla legge.
📑La registrazione del matrimonio avvenuto all’estero
Dato che nel nostro ordinamento non è consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso, coloro che hanno legalmente contratto un vincolo matrimoniale all’estero possono chiedere la trascrizione in Italia del matrimonio sotto forma di unione civile.
In questo caso, la richiesta può essere inoltrata presso l’Ambasciata del proprio Paese in Italia o, in alternativa, presentare l’atto matrimoniale direttamente all’Ufficiale giudiziario a condizione che sia stato opportunamente tradotto e legalizzato.
Quanto costa costituire un’unione civile?
La registrazione dell’Unione civile non ha un costo predeterminato dalla legge. A incidere sulla somma è il luogo in cui avviene la celebrazione: di regola, se avviene presso la sede dell’Ufficiale di Stato, non viene richiesto alcun corrispettivo. Nei casi in cui la cerimonia avvenga in luoghi più esclusivi, occorre verificare il piano dei costi presso il sito del Comune o con il personale addetto.
Unione Civile: riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso
L’Unione Civile rappresenta una significativa conquista per tutte le persone che desiderano ufficializzare legalmente la propria relazione con un partner dello stesso sesso. Grazie alla Legge Cirinnà (n. 76/2016), in vigore dal 2016, le coppie unite civilmente hanno ottenuto quasi tutti i diritti riconosciuti al matrimonio, seppur con alcune differenze, come l’obbligo di fedeltà, il diritto all’adozione e il riconoscimento automatico del figlio nato durante l’unione.
FAQ
Unioni civili per coppie eterosessuali: sono previste in Italia?
No, in Italia le unioni civili sono riservate alle coppie dello stesso sesso. Le coppie eterosessuali possono accedere solo al matrimonio o alla convivenza di fatto: non è possibile la unione civile tra un uomo e una donna.
Come fare le unioni civili?
L’unione civile si costituisce davanti all’ufficiale di stato civile (sindaco) del Comune e con la presenza di due testimoni. Dopo la cerimonia, l’ufficiale procede con la registrazione nell’archivio dello stato civile.