Il ricongiungimento familiare permette ai cittadini stranieri con regolare permesso di soggiorno in Italia di far trasferire i propri familiari dall’estero. Questa procedura, disciplinata dagli articoli 28, 29 e 29-bis del Decreto Legislativo 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), garantisce il diritto all’unità familiare, stabilendo requisiti e modalità specifiche per la presentazione della domanda.

Che cos’è il ricongiungimento familiare?
Il ricongiungimento familiare è una procedura che consente ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di far arrivare i propri familiari dall’estero, per vivere insieme nel nostro paese.
La procedura di ricongiungimento familiare si articola in due fasi principali:
Fase I: lo Sportello Unico per l’Immigrazione, presso la Prefettura, si occupa di verificare i requisiti oggettivi (titolo di soggiorno, reddito, alloggio) e di escludere eventuali circostanze ostative relative alla pubblica sicurezza.
Fase II: la Rappresentanza Consolare si occupa della verifica dei requisiti soggettivi, come la prova del legame di parentela e gli altri requisiti dei familiari da ricongiungere, per il rilascio del visto d’ingresso.
Quali sono i familiari che possono essere ricongiunti?
Possono essere ricongiunti i seguenti familiari:
- Coniuge o partner in un’unione civile, non separato e di età non inferiore ai 18 anni;
- Figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio (non coniugati), con il consenso dell’altro genitore, se esistente;
- Figli maggiorenni a carico, con invalidità totale (100%);
- Genitori a carico, se:
- non hanno altri figli nel Paese di origine;
- sono over 65 anni e gli altri figli non possono sostenerli per gravi motivi di salute;
- Ingresso del genitore naturale di un figlio minore già residente in Italia, che dimostra i requisiti di alloggio e reddito.
Titoli di soggiorno che consentono il ricongiungimento familiare
Per fare domanda di ricongiungimento familiare, il richiedente deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
- Carta di Soggiorno UE (D.Lgs. 30/2007)
- Carta Blu UE
- Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- Permesso di Soggiorno (valido almeno un anno) per motivi di:
- Asilo
- Protezione sussidiaria
- Lavoro subordinato o autonomo
- Familiari o religiosi
- Permesso ICT (indipendentemente dalla durata)
- Ricerca scientifica (indipendentemente dalla durata)
Quali sono i requisiti oggettivi da rispettare?
Oltre ad essere titolare del permesso di soggiorno, per procedere con il ricongiungimento familiare il soggetto dovrà rispettare ulteriori requisiti oggettivi riferiti all’alloggio e al reddito.
Il richiedente deve disporre di un alloggio idoneo, conforme ai requisiti igienico-sanitari, certificato da un certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dal Comune competente. L’alloggio deve avere sufficienti metri quadrati, riscaldamento e impianto sanitario.
💸Reddito
Il richiedente deve dimostrare un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, non inferiore a:
- €7.002,97 euro annui (importo dell’assegno sociale aggiornato per il 2025)
- Aggiungere il 50% per ogni familiare da ricongiungere.
Esempi di reddito minimo richiesto:
- 1 familiare: €7.002,97 + €3.501,49 = €10.504,46
- 2 familiari: €7.002,97 + (2 × €3.501,49) = €14.005,95
- 3 familiari: €7.002,97 + (3 × €3.501,49) = €17.507,44
Come fare domanda per il ricongiungimento familiare?
La procedura passo dopo passo da seguire per fare domanda è la seguente:
1. Presentazione della domanda
La domanda si presenta online accedendo con SPID o credenziali del portale tramite il portale dello Sportello Unico per l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Si procede con la compilazione del modello T e alla domanda va allegata una marca da bollo da 16 euro per ogni familiare.
2. Verifica dei requisiti e rilascio del nulla osta
Lo Sportello Unico verifica che siano rispettati i requisiti relativi a: reddito minimo, alloggio idoneo e titolo di soggiorno valido. Se tutto è in regola, il nulla osta viene rilasciato entro 90 giorni e ha validità di 6 mesi.
3. Richiesta del visto d’ingresso
Il familiare residente all’estero si reca presso il consolato o l’ambasciata italiana nel Paese di origine per richiedere il visto per ricongiungimento familiare, presentando il nulla osta e la documentazione richiesta debitamente tradotta e legalizzata.
4. Ingresso in Italia e adempimenti successivi
Dopo l’ingresso in Italia, il familiare deve:
- registrarsi all’anagrafe del Comune entro 20 giorni;
- richiedere il permesso di soggiorno elettronico (PSE);
- firmare l’Accordo di integrazione con lo Stato italiano.
5. Accesso ai diritti e ai servizi
Una volta ottenuto il permesso, il familiare può accedere a:
- altri servizi pubblici;
- assistenza sanitaria e codice fiscale;
- istruzione;
- corsi di lingua italiana.
Documentazione necessaria per il Ricongiungimento Familiare
Per presentare correttamente la domanda di ricongiungimento familiare, è fondamentale avere a disposizione tutta la documentazione richiesta, completa e aggiornata.
Scarica qui sotto i file: pratici, chiari e pronti da stampare o salvare:
Nel processo di ricongiungimento familiare, i modelli S1, S2, S3 e S4 sono utilizzati in specifiche situazioni. Ecco quando sono richiesti:
Modello S1 (clicca qui per scaricarlo in pdf)
Utilizzato in caso di ricongiungimento con figli minori di 14 anni o quando il familiare sarà ospitato da un’altra persona. Deve essere compilato dall’ospitante o dal genitore richiedente.
Modello S2 (clicca qui per scaricarlo in pdf)
Richiesto quando l’alloggio è intestato a più persone (proprietari, affittuari o comodato d’uso gratuito). Ogni intestatario dell’alloggio deve firmarlo.
Modello S3 (clicca qui per scaricarlo in pdf)
Necessario per lavoratori dipendenti e autonomi. Deve essere compilato dal datore di lavoro o dal commercialista per attestare il contratto di lavoro e il reddito.
Modello S4 (clicca qui per scaricarlo in pdf)
Il modello è utilizzato per richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare quando il familiare risiede all’estero e necessita del visto per entrare in Italia. Deve essere compilato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione o, in alcuni casi, presso l’ufficio consolare italiano competente.
I modelli devono essere allegati alla domanda di nulla osta e inviati tramite il portale del Ministero dell’Interno. La corretta compilazione è essenziale per evitare ritardi o rifiuti.
Diritto all’unità familiare: ricongiungersi con i propri familiari in Italia
l ricongiungimento familiare in Italia segue una procedura precisa ma accessibile, articolata in passaggi fondamentali: dalla presentazione della domanda online tramite SPID sul portale dello Sportello Unico per l’Immigrazione, alla verifica dei requisiti (permesso di soggiorno, reddito e alloggio), fino al rilascio del nulla osta e alla richiesta del visto presso l’ambasciata o consolato competente. Una volta entrato in Italia, il familiare deve registrarsi presso il Comune, richiedere il permesso di soggiorno elettronico e sottoscrivere l’Accordo di integrazione. Tutti questi passaggi – se affrontati con i documenti corretti e nei tempi previsti – permettono di ricostruire legalmente l’unità familiare sul territorio italiano, nel rispetto delle normative vigenti.