Quando decidiamo di esercitare il nostro diritto di guidare un’auto in uno Stato diverso dal nostro, ad esempio in Italia, dobbiamo quindi far sì che la nostra patente soddisfi i criteri indicati dalla legislazione italiana, secondo un principio di territorialità della patente. Nello specifico, anche se non occorre ottenere un vero e proprio rilascio ex novo, occorre tuttavia procedere alla conversione della patente estera ovvero rendere questo documento valido anche sul suolo italiano.
Vediamo quindi come procedere, iniziando dalla distinzione fondamentale: quella tra patenti rilasciate da Stati UE e Stati non UE.

La patente e il suo significato
La patente di guida è l’autorizzazione amministrativa che, in praticamente ogni parte del mondo, concede al legittimo titolare il diritto di condurre un veicolo a motore su strada. La licenza o patente di guida ha la funzione di consentire il diritto alla libera circolazione, sancito anche dalla nostra Costituzione all’art. 16. Tuttavia, vi sono delle condizioni poste da ogni Paese per il rilascio di tale documento, vista la necessità di tutelare la collettività da un’attività che può essere potenzialmente rischiosa.
Analizziamo adesso le procedure di conversione patente in Italia nei casi in cui il documento venga rilasciato da uno Stato dell’UE e non UE.
Come convertire patente rilasciata da uno stato non UE?
Quando un cittadino non europeo risiede in Italia, può utilizzare la patente rilasciata dallo Stato di origine per un anno dal momento in cui ha dichiarato la residenza italiana. Trascorso 1 anno, occorre procedere alla conversione patente.
Anche in questo caso, occorre però procedere con una distinzione: la conversione patente è possibile solo se lo Stato che ha rilasciato la patente ha stretto un accordo di reciprocità con l’Italia.
Alcuni Stati esteri rilasciano invece patenti convertibili in Italia solo per categorie specifiche di cittadini, come il personale diplomatico e consolare e i loro familiari. È il caso di Canada, Cile, Stati Uniti e Zambia (limitatamente ai cittadini in missione governativa e ai familiari).
L’elenco esaustivo è spesso soggetto a modifiche in base a nuovi accordi stipulati dall’Italia o, al contrario, per gli accordi che non sono stati rinnovati.
Quando la conversione patente estera è ammessa senza esami?
La conversione è ammessa senza esami e quindi senza dimostrare la propria idoneità alla guida se:
- la patente è valida e conseguita prima dell’acquisizione della residenza in Italia;
- la richiesta è presentata entro un limite di tempo – superato tale limite, la domanda viene respinta senza possibilità di esame – che varia in base al Paese di rilascio, come stabilito dalla circolare del 24 ottobre 2023:
- 4 anni per patenti di Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina;
- 6 anni per quelle di Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Kosovo, Israele, Regno Unito, Serbia e Turchia;
- per le patenti estere senza limiti temporali specifici negli accordi, la conversione è possibile entro 6 anni dalla residenza in Italia. Oltre questo termine, si può comunque fare richiesta, ma è obbligatorio sostenere un esame di revisione: se non superato, la patente italiana viene revocata e quella estera non restituita.
Conversione patente non UE: procedura passo passo
Innanzitutto occorre compilare il modulo TT2112, che può essere ritirato recandosi personalmente presso gli uffici della motorizzazione civile oppure accedendo al sito del portale dell’automobilista e scaricabile in pdf qui. Alla motorizzazione civile andranno poi consegnati, oltre al modulo ora indicato, anche:
- la ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per le tariffe:
- N003-DIRITTI 10,20
- BOLLI € 32 – CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI NON UE
- l’originale della patente e la copia fronte-retro;
- la dichiarazione di idoneità psicofisica alla guida, rilasciata da un medico o da una commissione medica: fotocopia della ricevuta della visita medica, rilasciata da un medico abilitato: entro 3 mesi se la visita è fatta da un medico monocratico o entro 6 mesi se fatta da una Commissione medica locale (documentazione e pagamenti consultabili al seguente link).
Come convertire la patente rilasciata da uno Stato UE
Chi ha una patente rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) e ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia può circolare liberamente fino alla scadenza del documento, purché sia conforme alle regole UE.
Ecco i diversi casi in cui è prevista la conversione:
- se la patente non ha scadenza, o la scadenza è più lunga del previsto dalla normativa UE, la conversione è obbligatoria dopo 2 anni dall’acquisizione della residenza in Italia;
- se la patente ha una scadenza regolare UE allora si potrà circolare fino a quella data, poi sarà obbligatoria la conversione;
- se si chiede la conversione prima della scadenza si riceverà:
- una patente italiana con la stessa scadenza dell’originale;
- una patente con nuova validità, se si presenta un certificato di idoneità psico-fisica.
Cosa succede se la patente UE è scaduta?
Se la patente da convertire è scaduta, o comunque non è più valida per circolare in Italia secondo le regole indicate sopra, è sempre possibile presentare la domanda di conversione patente:
- scaduta da meno di 5 anni: si può convertire con visita medica e controlli su titolarità della patente e eventuali provvedimenti sanzionatori a carico (sospensione, revoca, ritiro);
- scaduta da più di 5 anni: bisogna: fare domanda per esperimento di guida o affrontare un esame di revisione tecnica (se non superato, la patente italiana è revocata e l’estera non è restituita).
Se la patente non ha scadenza, i 5 anni per la conversione decorrono dal giorno successivo al compimento del secondo anno di residenza in Italia. Invece, nel caso in cui la patente abbia una scadenza superiore a quella prevista dalla normativa UE:
- per chi è residente prima del 19 gennaio 2013, i 5 anni partono dal 20 gennaio 2015;
- per chi è diventato residente dopo quella data, il conteggio parte dal secondo anno di residenza.
- patente UE rilasciata in seguito alla conversione di una patente extra-UE, e lo Stato extracomunitario di origine non ha accordi di reciprocità con l’Italia, non potrà essere convertita;
- patenti revocate o sospese dal Paese che le ha emesse.
La procedura per la conversione patente comunitaria
Innanzitutto, occorre recarsi presso uno degli uffici della Motorizzazione Civile e presentare il modello TT2112 ritirato personalmente presso gli uffici della motorizzazione civile oppure scaricato dal portare dell’automobilista (scarica qui il modulo in pdf).
Oltre al modulo, bisognerà presentare la seguente documentazione:
- la ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per le tariffe:
- N003-DIRITTI 10,20
- BOLLI € 32 – Conversione di patente di guida estera PAESI EU CONVERSIONE DI PATENTE DI GUIDA ESTERA PAESI UE
- in originale e fotocopia del codice fiscale e del documento di riconoscimento;
- fotocopia patente straniera fronte-retro e in originale (in visione);
- se la patente risulta scaduta, in scadenza, senza scadenza, o con validità oltre i limiti UE:
- copia della ricevuta della visita medica per l’accertamento dell’idoneità psicofisica alla guida, effettuata da un medico autorizzato: non più vecchia di 3 mesi se rilasciata da un medico singolo, oppure non oltre 6 mesi se effettuata da una Commissione medica locale (documentazione e modalità di pagamento al seguente link);
- se non è richiesto l’accertamento di idoneità psicofisica: 2 fototessere uguali, di cui una autenticata.
Eccezione: per duplicati di patente o carta di circolazione, si può pagare anche senza identità digitale da questa pagina.
Conversione patente estera in Italia: cosa sapere in breve
La patente di guida è un documento fondamentale che consente il diritto alla circolazione, ma il suo riconoscimento in Italia dipende dalla provenienza e dalla validità del documento. Chi proviene da un Paese extra-UE può guidare con la patente estera per un solo anno dopo aver ottenuto la residenza in Italia, e successivamente deve convertirla, se esiste un accordo di reciprocità con il Paese d’origine. Per le patenti rilasciate da Stati UE o SEE, è possibile circolare in Italia fino alla scadenza della patente, salvo casi particolari (assenza di scadenza o validità non conforme). In entrambi i casi (UE e non UE), la procedura di conversione si effettua presso la Motorizzazione Civile, con il modulo TT2112, versamenti PagoPA e tutta la documentazione richiesta, tra cui l’idoneità psico-fisica se necessaria.