Molti contribuenti italiani si trovano a generare redditi all’estero e per evitare la doppia imposizione fiscale, ovvero il rischio di dover pagare le tasse due volte sullo stesso reddito, esiste uno strumento fondamentale: il certificato di residenza fiscale. Questo documento serve ad attestare in modo ufficiale la residenza fiscale in Italia e a far valere i benefici previsti dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.
In questo articolo vedremo a cosa serve, come si richiede, quali sono i requisiti e le differenze tra residenza fiscale e anagrafica.

Che cos’è la residenza fiscale?
Con il termine “residenza fiscale” vieni indicato il luogo in cui un contribuente è obbligato a pagare le imposte.
Secondo quanto stabilito dalle norme fiscali italiane e rispetto a quanto descritto dall’Agenzia delle Entrate in Italia una persona è considerata fiscalmente residente in Italia, ai fini delle imposte sul reddito, se per più di metà dell’anno (almeno 183 giorni, oppure 184 nei casi di anno bisestile) si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- è iscritta all’Anagrafe della popolazione residente, a meno che non possa dimostrare che tale iscrizione non corrisponde alla reale presenza in Italia;
- vive abitualmente in Italia;
- ha in Italia il centro principale delle proprie relazioni personali e familiari (domicilio);
- si trova fisicamente sul territorio italiano, anche per brevi periodi che, sommati, raggiungono i 183/184 giorni.
Inoltre, si considerano residenti in Italia anche i cittadini italiani che risultano cancellati dall’anagrafe e si sono trasferiti in Paesi con regimi fiscali agevolati, come stabilito da uno specifico decreto ministeriale del 4 maggio 1999 (e successive modifiche).
Che cos’è e a cosa serve il certificato di residenza fiscale?
Il certificato di residenza fiscale è un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che dimostra ufficialmente che una persona fisica o giuridica è fiscalmente residente in Italia. Questo certificato può essere richiesto anche per più tipologie di reddito percepite nello stesso Stato estero; in tal caso, viene rilasciato un unico attestato di residenza fiscale.
La funzione specifica del certificato di residenza fiscale è quella di dimostrare a uno Stato terzo la propria residenza fiscale in Italia. Il motivo più comune per cui si richiede tale documento è quello di evitare la doppia imposizione fiscale, ovvero non dover pagare le imposte due volte sullo stesso reddito: una volta in Italia e una nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto. In base alla normativa italiana e alle convenzioni internazionali, infatti, ogni soggetto (persona fisica o giuridica) è tenuto a pagare le imposte nel Paese in cui ha la propria residenza o sede fiscale.

Pensiamo ad libero professionista italiano che, pur svolgendo temporaneamente attività lavorativa in Svizzera, mantiene la propria residenza anagrafica e fiscale in Italia, dove ha il centro dei propri interessi economici e familiari. Secondo la normativa italiana e le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, il professionista è considerato fiscalmente residente in Italia, anche se percepisce redditi all’estero.
❓Cosa succede se il libero professionista non richiede il certificato di residenza fiscale?📄
In assenza dell’attestato di residenza fiscale, le autorità fiscali svizzere potrebbero trattenere una quota di imposta sul reddito prodotto nel loro territorio, applicando la tassazione locale.
Al contrario, grazie al certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la residenza fiscale in Italia, il contribuente potrà presentare questo documento all’amministrazione fiscale svizzera per ottenere l’esenzione totale o parziale dall’imposta estera, a seconda di quanto previsto dalla convenzione bilaterale tra Italia e Svizzera.
In questo modo, il professionista evita la doppia imposizione fiscale, pagando le imposte solo in Italia, nel rispetto del principio di unicità dell’imposizione sui redditi.
Residenza fiscale e anagrafica: chiariamo bene le differenze
Quando si tratta di questioni amministrative come la residenza, spesso può crearsi confusione, soprattutto con la residenza fiscale, che viene talvolta assimilata erroneamente a quella anagrafica. In realtà, si tratta di concetti distinti e regolati da norme diverse:
- La residenza anagrafica indica il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e dei propri interessi, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile. Si tratta quindi del luogo abituale di dimora, registrato presso l’anagrafe del Comune;
- la residenza fiscale, invece, serve a determinare in quale Stato il contribuente deve pagare le imposte sul reddito. È definita dall’art. 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e tiene conto di elementi oggettivi (come la presenza fisica in Italia per almeno 183 giorni all’anno) e soggettivi (come il domicilio, inteso come centro degli interessi affettivi e patrimoniali).

Allo stesso modo, si può non essere iscritti all’anagrafe italiana, ma risultare comunque fiscalmente residenti in Italia, se qui si conservano legami significativi, come la famiglia, un’abitazione o interessi economici rilevanti. L’iscrizione all’anagrafe, infatti, è solo uno degli indizi che concorrono a stabilire la residenza fiscale, ma non basta da sola: ciò che conta davvero è dove si trova il centro effettivo della vita della persona, sia sotto il profilo personale che patrimoniale.

Il certificato di residenza fiscale per le persone fisiche e giuridiche
Come già accennato, l’attestato di residenza fiscale può essere richiesto sia da persone fisiche che giuridiche.
- le persone fisiche infatti possono avere la propria residenza anagrafica all’estero ma percepire una pensione o una rendita in Italia ed essere fiscalmente residenti in Italia.
- le persone giuridiche, come società di capitali, enti commerciali e non commerciali, possono avere una necessità ancora più frequente di ottenere il rilascio dell’atto, soprattutto se delocalizzano parte delle loro attività all’estero pur avendo la loro sede legale in Italia.
Nel modulo editabile dell’Agenzia delle Entrate, così come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia nel 2013 e che è lo stesso sia per le persone fisiche che giuridiche, vengono elencate una serie di ipotesi che possono indicare il tipo di reddito prodotto in Italia, tra cui:
- Capital gains
- Utili delle imprese
- Pensioni
- Lavoro autonomo
- Lavoro dipendente
- Professori e insegnanti
- Comensi per amministratori
Come ottenere il certificato di residenza fiscale in Italia
Per richiedere l’attestazione di residenza fiscale, è necessario presentare un’apposita istanza utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere presentata personalmente o tramite un soggetto delegato, il quale dovrà essere munito di una delega formale accompagnata da un documento d’identità del delegante.
Possono richiedere il certificato:
- persone fisiche residenti in Italia;
- soggetti diversi dalle persone fisiche, come società di capitali, enti commerciali e non commerciali, OICR e fondi pensione;
- soci o beneficiari residenti in Italia, nel caso di società di persone o altri soggetti “fiscalmente trasparenti”.

- online, tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” accedendo con SPID, CIE o CNS all’area riservata del sito dell’Agenzia. Se la richiesta è inviata da un delegato: il modello deve essere firmato digitalmente oppure firmato in modo autografo con allegata copia del documento d’identità;
- consegna diretta presso qualsiasi Ufficio territoriale (con rilascio di ricevuta);
- raccomandata A/R a un Ufficio territoriale, allegando la copia del documento di identità del firmatario;
- posta elettronica certificata (PEC), specificando nell’oggetto “Attestato di residenza fiscale”. Anche in questo caso: firma digitale oppure firma autografa con documento d’identità allegato. Puoi trovare gli indirizzi PEC delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate nel nostro articolo di approfondimento;
- i soggetti individuati come grandi contribuenti, secondo i criteri stabiliti dall’Agenzia delle Entrate (es. elevato volume d’affari o appartenenza a gruppi societari rilevanti), devono trasmettere la richiesta di attestazione di residenza fiscale esclusivamente alla Direzione Regionale territorialmente competente.

Costi e tempi della procedura
Il costo per l’ottenimento del certificato è di 3,10 euro a titolo di tributi speciali. Il pagamento può essere effettuato tramite sportello bancario e uffici postali tramite il modello F23, oppure più semplicemente acquistando una marca da bollo di pari valore. Per la richiesta e l’istanza del certificato è prevista l’imposta di bollo, come chiaramente indicato nel sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda l’efficacia verso Terzi, occorre informarsi preventivamente presso l’Agenzia delle Entrate cui ci si rivolge: a volte pagando una sola volta l’imposta vengono rilasciati attestati per un singolo Stato terzo, altre volte è possibile l’ottenimento contestuale per più Paesi, magari pagando una somma forfettaria.

Certificato di residenza fiscale: il documento che attesta dove pagare le imposte
Il certificato di residenza fiscale è un documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che attesta ufficialmente la residenza fiscale di una persona fisica o giuridica in Italia. È fondamentale per evitare la doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti all’estero, secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali. Il certificato può essere richiesto online, via PEC, o presso un ufficio territoriale, utilizzando l’apposito modello. Il costo è di 3,10 euro, da versare con F23 o tramite marca da bollo. È fondamentale distinguere tra residenza anagrafica e residenza fiscale: mentre la prima indica il luogo di dimora registrato presso il Comune, la seconda determina in quale Stato devono essere versate le imposte (il certificato serve proprio a dimostrare quest’ultima).
FAQ
E’ possibile ottenere il certificato di residenza fiscale tramite SPID?
Sì, è possibile richiedere il certificato di residenza fiscale online utilizzando lo SPID. Basta accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e utilizzare il servizio “Consegna documenti e istanze”. Una volta effettuato l’accesso, si può caricare il modulo di richiesta compilato e firmato, insieme agli eventuali allegati.