Il Superbonus 110 non è una novità nell’ambito delle normative volte ad agevolare gli interventi per le abitazioni e ad altri tipi di immobili. Nell’ultima legge di bilancio sono state però introdotte delle deroghe, per consentire a più interessanti di aderire al bonus. Scopriamo quindi in cosa consiste il bonus e i requisiti per richiederlo.
Nel 2024 questo bonus è stato sostituito dal superbonus 70%. Vi raccontiamo tutte le novità in questo articolo.
Gli interventi coperti dal Superbonus 110
Il Superbonus consiste in una detrazione fiscale del 110% sulle spese che sono state sostenute per i lavori di riqualificazione degli immobili. Le categorie principali delle opere oggetto dell’agevolazione sono riconducibili al miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico e, più nello specifico, troviamo i lavori di:
- miglioramento dell’isolamento termico
- sostituzione degli impianti termici (sia climatizzatori estivi che invernali)
- opere di adeguamento antisismico.
Per ognuna di queste 3 categorie è previsto un massimale di spesa:
- Da 30.000 € a 50.000 € per i lavori di isolamento termico;
- Da 15.000 € a 30.000 € per i lavori di sostituzione degli impianti;
- Di 96.000 € per le opere antisismiche.
All’interno di queste categorie, vanno distinti due tipi di lavori, in base all’impatto che hanno sull’immobile. Troviamo infatti i lavori principali, o trainanti, e i lavori aggiuntivi e trainati:
- Tra i lavori principali troviamo le opere di isolamento termico all’esterno degli edifici e la sostituzione degli impianti di climatizzazione, che possono avvenire nelle parti comuni se si tratta di un condominio, nelle singole abitazioni se si tratta di edifici unifamiliari;
- I lavori secondari comprendono l’installazione di impianti fotovoltaici, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica, aggiunta di impianti per la ricarica di veicoli elettrici e opere di miglioramento dell’efficienza energetica in generale.
La differenza dal punto di vista del Superbonus sta nel fatto che i lavori trainati vengono coperti dal bonus solo se eseguiti assieme a un ‘opera trainante.
Ricordiamo inoltre che il Superbonus non sostituisce gli altri bonus a favore dell’efficienza energetica e del miglioramento delle strutture immobiliari, come l’ecobonus e il sisma bonus ma li affianca.
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I lavori possono essere effettuati sia su abitazioni singole unifamiliari che su condomini (ad esclusione che l’edificio venga utilizzato per l’esercizio di un’attività professionale), ma possono essere attivati anche da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, e istituti autonomi di case popolari in relazione agli edifici di competenza.
Le scadenze del Superbonus 110
Il Superbonus 110 proroga ha dato la possibilità di accedere alle agevolazioni a coloro che avevano perso l’occasione di attivare la detrazione.
Il programma temporale prevede quindi che le detrazioni siano applicabili ai lavori che vengono effettuati a partire da luglio 2020, secondo però un iter diverso a seconda del tipo di opera apportata e del soggetto che ha inoltrato la richiesta:
- Per le abitazioni unifamiliari, la detrazione spetta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022, a condizione che entro settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% dei lavori;
- Per i lavori che avvengono nei condomini c’è tempo fino al 31 dicembre 2023. La finestra temporale in realtà prosegue anche per il 2024 e 2025 ma diminuisce la percentuale della detrazione, che scende rispettivamente al 70% e al 65%;
- Anche per i lavori di condominio su edifici che appartengano a una sola persona fisiche, purché l’immobile comprenda un numero di unità abitative da 2 a 4, c’è tempo fino a dicembre 2023;
- Per i lavori che avvengono invece negli edifici di competenza di associazioni senza scopo di lucro, il termine per la richiesta è del 31 dicembre 2023 ma per giugno 2023 deve essere stato compiuto almeno il 60% dei lavori;
- Le opere antisismiche consentono la deroga più importante, dato che il termine ultimo per attivare il Superbonus è il 31 dicembre 2025.
Le attestazioni vengono rilasciate dal Direttore dei lavori il quale raccoglierà tutta la documentazione necessaria in proposito sia per inviarla al committente dei lavori che alla ditta commissionata per lo svolgimento dell’opera, sia in vista di accertamenti da parte degli organi di controllo.
Diversa dall’attestazione è il visto di conformità, che deve essere necessariamente rilasciato da un professionista a ciò abilitato (commercialisti, consulenti e CAF) per confermare la conformità ai requisiti stabiliti dalla legge sul Superbonus.
La detrazione del 110% e il sistema rateale
La detrazione del Superbonus non avviene in un’unica soluzione bensì secondo un sistema rateale che varia a seconda dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa:
- Per i lavori effettuati nel 2020 e 2021, la detrazione viene suddivisa in 5 rate di pari importo;
- Per le spese effettuate nel 2022, la detrazione avviene invece in 4 diverse rate, sempre dello stesso valore.
La data a cui far riferimento è sempre quella del pagamento, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.
Sempre a proposito dei pagamenti, è bene ricordare che il pagamento dell’opera dev’essere avvenuto tramite sistemi di pagamento tracciabili, ovvero bonifico o accredito tramite carta.
La procedura per richiedere il Superbonus 110
Il Superbonus è un’agevolazione abbastanza complessa da attivare ed è impossibile pensare che il privato, da solo, possa adempiere a tutte la documentazione e le attestazioni richieste dalla legge.
Per questo, suggeriamo di rivolgersi ad almeno un professionista che si occupi delle diverse fasi della procedura: un tecnico per gli impianti energetici, un ingegnere o un geometra a cui affidare la direzione dei lavori, incluso il commissionamento a una o più imprese, infine un esperto fiscale che si occupi dell’inoltro della richiesta e del collezionamento di tutta la documentazione necessaria, la quale richiede, tra gli altri:
- Le fatture relative alle opere svolte, con minuziosa descrizione dei lavori;
- Le ricevute del pagamento, il quale deve necessariamente avvenire tramite mezzi tracciabili, come bonifico o pagamento tramite carta;
- L’asseverazione tecnica;
- La copia del contratto di acquisto o altro titoli di proprietà o copia del contratto di affitto nel caso di rapporto di locazione;
- La visura catastale;
- Per i condomini, occorre presentare la copia della delibera assembleare che ha autorizzato i lavori; la copia dell’assicurazione tecnica, l’APE e l’abilitazione ai lavori.
Va infine ricordato che, alternativa alla detrazione della propria dichiarazione dei redditi, c’è la possibilità di chiedere la cessione del credito e lo sconto in fattura:
- Lo sconto in fattura consente all’interessato di ottenere sulla fattura da pagare uno sconto pari al valore della detrazione concessa con il Superbonus; il fornitore poi recupera lo sconto sotto forma di credito di imposta;
- Il credito del Superbonus può essere anche ceduto a terzi, ad esempio banche o finanziarie, e privati stessi, sempre di comune accordo.
Si consiglia di contattare direttamente l’Agenzia in caso di domande.